L’Agenzia per l’Italia Digitale sta predisponendo le modalità e i criteri secondo i quali svolgere la valutazione comparativa di cui al nuovo art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, così come modificato dall’art. 22 comma 10 del decreto 22 giugno 2012 n. 83.

La nuova formulazione dell’art. 68 del CAD recita:
«Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all’interno della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto».

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